Art. 116
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[1]Il pubblico ministero e gli accusati possono ricusarli, senza addurre motivi, sino a che rimangano nell'urna tanti nomi che, uniti a quelli estratti e non ricusati, raggiungano il numero di quattordici.
[2]Il pubblico ministero deve dichiarare prima degli accusati se ricusi o no il giurato estratto.
[3]Egli peraltro non puo' mai ricusare oltre la meta' del numero eccedente i quattordici.
[4]La ricusa deve essere fatta al momento dell'estrazione.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 27 giugno 1874
