Art. 113
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[2]In mancanza di detti supplenti gia' designati, il presidente della corte d'assise fa l'estrazione di altri nomi dalla lista contemplata nell'art. 100, finche' il prescritto numero sia compiuto.
[3]I giurati estratti continuano a prestare servizio, anche per le cause fissate pel rimanente periodo della quindicina, tranne il caso che cessi la mancanza che ha dato luogo alla estrazione. Per le cause, che saranno trattate nelle successive udienze, seguira' la comunicazione prescritta dall'articolo precedente; ma per quelle fissate pel giorno seguente basta che segua nel giorno stesso della estrazione.
[4]Per le assise straordinarie a cui accenna l'art. 109, i giurati mancanti sono suppliti merce' l'estrazione a sorte di altri giurati domiciliati nel comune ove siede la corte.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 27 giugno 1874
