Art. 108
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 27 giugno 1874. Leggi il testo vigente →
[1]I presidenti delle corti d'assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte ed inscritti, giusta i due precedenti articoli, nella lista dei giurati di servizio, non debbano intervenire alle sedute della corte d'assise per un termine maggiore di 15 giorni.
[2]Incominciato pero' col loro intervento un dibattimento, non possono esserne dispensati, qualunque ne sia la durata.
[3]Le estrazioni a sorte contemplate nei detti articoli 106 e 107 sono rinnovate secondo le esigenze del servizio.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 27 giugno 1874
