Art. 106
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 27 giugno 1874. Leggi il testo vigente →
[1]Dieci giorni prima dell'apertura delle assise il presidente del tribunale civile e correzionale residente nel capo-luogo del circolo, in una delle udienze pubbliche del tribunale, previa lettura del decreto di convocazione, estrae trenta nomi dalla lista annuale dei giurati ordinari. Le persone i cui nomi sono cosi' estratti debbono prestare il servizio per le cause da spedirsi nella sessione.
[2]Estrae quindi dieci nomi dalla lista dei giurati supplenti, e questi sono tenuti a prestare servizio per tutta la sessione pel caso di mancanza o d'impedimento dei giurati ordinari.
[3]Il cancelliere stende il processo verbale della estrazione, il quale e' sottoscritto dal presidente, dai due giudici che vi hanno assistito, e dal cancelliere stesso, sotto pena di nullita'.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 27 giugno 1874
