Art. 103
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 27 giugno 1874. Leggi il testo vigente →
Laddove nel corso dell'anno siavi bisogno di istituire una o piu' corti d'assise straordinarie nei circoli indicati nei due ultimi capoversi dell'art. 97, si procede all'accrescimento delle relative liste nel modo prescritto dall'articolo precedente.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 27 giugno 1874
