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Occorrendo il bisogno nel corso dell'anno, le commissioni provinciali ed i prefetti devono, a richiesta del primo presidente della corte d'appello, accrescere, nelle forme stabilite, d'un numero da determinarsi secondo le esigenze del servizio dal presidente stesso, le liste dei giurati ordinari, ed a richiesta del presidente del tribunale quella dei giurati supplenti.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 27 giugno 1874

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art102 · fonte del testo

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