Art. 102
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Occorrendo il bisogno nel corso dell'anno, le commissioni provinciali ed i prefetti devono, a richiesta del primo presidente della corte d'appello, accrescere, nelle forme stabilite, d'un numero da determinarsi secondo le esigenze del servizio dal presidente stesso, le liste dei giurati ordinari, ed a richiesta del presidente del tribunale quella dei giurati supplenti.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 27 giugno 1874
