Art. 10
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[1]I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento nel rito prescritto dai regolamenti e con la formula seguente:- giuro d'essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate.
[2]Il giuramento non e' necessario nei casi di tramutamento collo stesso grado.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
