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[1]I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento nel rito prescritto dai regolamenti e con la formula seguente:- giuro d'essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate.

[2]Il giuramento non e' necessario nei casi di tramutamento collo stesso grado.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art10 · fonte del testo

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