Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Ai posti stipendiati nelle cancellerie e segreterie giudiziarie saranno nominati soltanto gli alunni che hanno compiuto il tirocinio in conformita' delle vigenti disposizioni.
[2]In via di eccezione possono essere nominati a posti non superiori a quello di cancelliere di tribunale, anche coloro che esercitano funzioni giudiziarie o che fanno parte del Ministero di Grazia e Giustizia, purche' questi abbiano appartenuto all'ordine del personale delle cancellerie.
[3]Per le promozioni a qualunque grado nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie non e' piu' richiesta la laurea.
Testo in vigore dal 3 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
