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I segretari, sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti del pubblico ministero sopraintendono alla segreteria dell'ufficio, assistono il capo in tutti gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento, e compiono le funzioni che vengono loro delegate dal medesimo o da chi ne fa le veci.
Testo in vigore dal 3 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
