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Verificandosi presso un'autorita' giudiziaria il caso di mancanza o di impedimento del cancelliere, del vice-cancelliere o del vice-cancelliere aggiunto, possono essere assunti a farne le funzioni il cancelliere o uno dei vice-cancellieri aggiunti addetti ad altra autorita' giudiziaria del luogo, o il segretario o vice-segretario addetto al pubblico ministero, o un alunno, o, in loro mancanza, un notaro esercente.
Testo in vigore dal 3 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
