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Nei casi di assoluta urgenza o di necessita' di servizio, il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, puo' applicare temporaneamente un vice cancelliere od un vice-cancelliere aggiunto, o un sostituto segretario o sostituto segretario aggiunto da uno ad un altro ufficio giudiziario del proprio distretto. La durata dell'applicazione dev'essere preventivamente fissata nel decreto del primo presidente.
Testo in vigore dal 3 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
