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[1]La presente legge per quanto riguarda gli stipendi sara' attuata dal 1° luglio A tale effetto la maggiore somma di L. 966,900 sara' inscritta in aumento del capitolo delle spese di personale per una meta' nell'esercizio 1903-904 e per intero nell'esercizio successivo.
[2]L'aumento di stipendio sara' attribuito dapprima ai vice cancellieri di pretura e vice cancellieri aggiunti di tribunale e successivamente a quelli di grado superiore.
Testo in vigore dal 3 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
