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[1]Entro tre mesi dall'attuazione della presente legge il guardasigilli pubblichera', una nuova graduatoria di tutti i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, distinti per gradi e per classi, in conformita' della tabella organica annessa alla presente legge, secondo la anzianita' della rispettiva nomina, con le norme stabilite dall'articolo 254 della legge sull'ordinamento giudiziario.
[2]I funzionari che nella nuova graduatoria dovessero per ragioni dell'anzianita' essere collocati in una categoria retribuita con stipendio inferiore a quello di cui sono provvisti, seguiteranno a percepire l'attuale loro stipendio a titolo di maggiore assegno, finche' non raggiungano la categoria superiore.
Testo in vigore dal 3 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
