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[1]Oltre al giudizio annuale sul merito dei funzionari la Commissione distrettuale, nonche' la Commissione centrale per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso le Corti di cassazione rispettivamente, e' chiamata a dare il suo parere:
[2]quando si tratta di sottoporre un funzionario di cancelleria o segreteria a provvedimenti disciplinari;
[3]quando si tratta di affidargli un ufficio od incarico diverso da quello che esercita.
Testo in vigore dal 3 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
