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[1]Il funzionario, che nell'elenco annuale riporta per tre anni consecutivi piu' di quattro quinti dei voti, e segnato nell'elenco dei funzionari distinti, ed in caso di vacanze a posti superiori gli e' calcolato, agli effetti dell'anzianita', per anni quattro il periodo dei tre anni nei quali si e' distinto.
[2]Il funzionario che ha riportato nell'elenco annuale meno dei tre quinti del numero totale dei voti, non puo' nell'anno successivo essere promosso, quand'anche giungesse il suo turno di anzianita'; e perde ogni diritto alla promozione chi per cinque volte non ha conseguito piu' dei tre quinti dei voti.
Testo in vigore dal 3 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
