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[1]L'elenco indicato nell'articolo precedente e' sottoscritto da tutti i membri e rimane depositato negli atti della Commissione.
[2]Una copia conforme dell'elenco e delle relative deliberazioni della Commissione e' trasmessa al ministro guardasigilli.
[3]Il funzionario otterra', ove la richiegga, notizia della deliberazione che lo riguarda ed avra' diritto di far pervenire nel termine di 20 giorni le sue osservazioni, provocando la revisione del giudizio.
[4]La commissione deliberera' sentito, ove lo creda, il reclamante.
Testo in vigore dal 3 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
