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[1]Le Commissioni indicate nell'articolo precedente devono essere dai capi degli uffici giudiziari informate della capacita', operosita' e condotta di ciascun funzionario delle cancellerie e segreterie, e di qualsiasi fatto che valga a dimostrarne il merito o il demerito.
[2]Esse prendono nota delle informazioni, le esaminano e procedono a quelle ulteriori istruzioni che siano necessarie, interrogano, se ne e' il caso, il funzionario interessato, propongono i provvedimenti opportuni, esprimendo sempre il loro giudizio con deliberazione motivata,
Testo in vigore dal 3 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
