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[1]In ogni sede di Corte d'appello e' instituita una Commissione incaricata di sorvegliare il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto.
[2]La Commissione e' composta del primo presidente, del procuratore generale e d'un consigliere d'appello eletto dalla Corte in assemblea generale per un biennio.
[3]Il primo presidente d'accordo col procuratore generale destina ogni anno un funzionario di cancelleria a fare da segretario della Commissione.
[4]Per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso le Corti di cassazione la Commissione sara' composta del primo presidente, del procuratore generale e d'un consigliere eletto in assemblea generale per un biennio, della suprema Corte di Cassazione di Roma.
Testo in vigore dal 3 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
