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[1]I vice cancellieri di pretura, i vice cancellieri aggiunti di tribunale, i sostituti segretari, i sostituti segretari aggiunti non possono essere promossi prima di aver compiuto quattro anni nel grado.
[2]La promozione dei funzionari di cancelleria e segreteria da uno ad altro grado e' conferita per ordine di anzianita', osservate le norme indicate negli articoli 14 e seguenti della presente legge.
Testo in vigore dal 3 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
