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[1]Gli attuali Guardarmi saranno mantenuti, sino ad estinzione, in esso grado e relativi assegnamenti: potranno peraltro concorrere all'ammissione nel Corpo contabile militare al pari degli altri Sott'ufficiali dell'Esercito.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dato a Torino addi' 30 settembre 1873.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli VIGLIANI.
[6]RICOTTI.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
