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Agli Ufficiali che, alla data della promulgazione della presente Legge, appartengono allo Stato Maggiore delle Piazze, e piu' non siano atti al servizio dell'Esercito attivo, saranno applicate, entro l'anno 1874, le disposizioni sancite dagli articoli 2 e 4 della Legge 3 luglio 1871, n. 330, sulla riforma degli Ufficiali.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
