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[1]Gli Impiegati dei vari personali contabili, cui dalla presente Legge e' sostituito il personale degli Ufficiali contabili, saranno mantenuti, sino ad estinzione, nel rispettivo ramo di servizio, occupandovi altrettanti posti di Ufficiali contabili adeguatamente al grado corrispondente.
[2]Quanto all'avanzamento, alla disponibilita' ed all'aspettativa, e quanto alle pensioni, continueranno ad essere loro applicate le Leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antececedentemente alla promulgazione della presente Legge.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
