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Agli attuali Direttori di spirito, Professori e Maestri civili negli Istituti militari, ed agli attuali Farmacisti militari continueranno ad essere applicate, quanto all'avanzamento, all'aspettativa ed alle pensioni e per tutto il tempo in cui rimarranno in servizio militare, le Leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antecedentemente alla promulgazione della presente Legge.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
