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Le disposizioni contenute agli articoli 66 e 73 sono applicabili a quegli Ufficiali che all'atto della promulgazione della presente Legge, trovandosi gia' nelle condizioni contemplate all'alinea a dell'articolo 65, ed all'articolo 73, ne facciano, entro un anno dalla promulgazione stessa, regolare domanda al Ministero della Guerra.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 29 luglio 1879
