Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1873 al 29 luglio 1879. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni contenute agli articoli 66 e 73 sono applicabili a quegli Ufficiali che all'atto della promulgazione della presente Legge, trovandosi gia' nelle condizioni contemplate all'alinea a dell'articolo 65, ed all'articolo 73, ne facciano, entro un anno dalla promulgazione stessa, regolare domanda al Ministero della Guerra.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 29 luglio 1879

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1873-09-30;1591~art92 · fonte del testo

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