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[1]In tempo di guerra gli Ufficiali ascritti alla Milizia mobile e provenienti dagli Ufficiali di complemento, e col loro assenso anche quelli provenienti dagli Ufficiali di riserva, possono essere destinati a prestar servizio nei Corpi dell'Esercito permanente, e viceversa Ufficiali dell'Esercito permanente possono essere destinati a prestar servizio nei Corpi della Milizia mobile.
[2]E' altresi' in facolta' del Governo di valersi in tempo di guerra dei Militari di truppa ascritti alla Milizia per afforzare i Corpi dell'Esercito permanente, sempre quando ve ne sia il bisogno.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
