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[1]In tempo di guerra gli Ufficiali ascritti alla Milizia mobile e provenienti dagli Ufficiali di complemento, e col loro assenso anche quelli provenienti dagli Ufficiali di riserva, possono essere destinati a prestar servizio nei Corpi dell'Esercito permanente, e viceversa Ufficiali dell'Esercito permanente possono essere destinati a prestar servizio nei Corpi della Milizia mobile.

[2]E' altresi' in facolta' del Governo di valersi in tempo di guerra dei Militari di truppa ascritti alla Milizia per afforzare i Corpi dell'Esercito permanente, sempre quando ve ne sia il bisogno.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1873-09-30;1591~art82 · fonte del testo

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