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Quando la Milizia mobile e' chiamata sotto le armi con Decreto Reale a tenore del disposto dell'articolo 3 della presente Legge, gli Ufficiali e la truppa hanno diritto alle paghe e competenze dell'Esercito permanente e dell'Arma cui appartengono.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
