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[1]Quando la Milizia mobile non e' sotto le armi, gli Ufficiali della medesima non hanno obbligo di servizio personale.

[2]Possono pero' essere chiamati temporaneamente presso i Distretti militari o presso ad altro Corpo dell'Esercito permanente per la loro propria istruzione militare, ovvero anche per servizi eventuali.

[3]In questa occasione sono interamente soggetti alla disciplina ed alle Leggi militari, ed hanno ragione ad una indennita' giornaliera determinata per Decreto Sovrano.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1873-09-30;1591~art80 · fonte del testo

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