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L'Ufficiale della Milizia, tranne quelli provenienti dai Volontari di un anno, ha diritto ad un'indennita' annua da inscriversi nel bilancio della Guerra: Questa indennita' puo' essere cumulata sia collo stipendio, sia colla pensione di ritiro o di riforma.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
