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[1]Gli Ufficiali della Milizia sono nominati per Regio Decreto fra gli Ufficiali di complemento o di riserva di cui al precedente capo VI, nel numero comportato dai quadri organici dei Corpi di Milizia: un terzo pero' dei posti, sino al grado di Capitano inclusivamente, e' devoluto Arma per Arma, a promozione per anzianita', agli Ufficiali della Milizia.
[2]Gli Ufficiali superiori dovranno preferibilmente essere scelti fra gli Ufficiali dell'Esercito permanente.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
