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[1]Gli Ufficiali della Milizia sono nominati per Regio Decreto fra gli Ufficiali di complemento o di riserva di cui al precedente capo VI, nel numero comportato dai quadri organici dei Corpi di Milizia: un terzo pero' dei posti, sino al grado di Capitano inclusivamente, e' devoluto Arma per Arma, a promozione per anzianita', agli Ufficiali della Milizia.

[2]Gli Ufficiali superiori dovranno preferibilmente essere scelti fra gli Ufficiali dell'Esercito permanente.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1873-09-30;1591~art78 · fonte del testo

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