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I quadri, i ruoli, il vestiario, l'equipaggiamento, l'armamento e tutto l'occorrente per la Milizia mobile deve trovarsi costantemente apparecchiato, cosi' che, in caso di chiamata sotto le armi, i Corpi di essa Milizia possano immediatamente essere costituiti e prestar servizio.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
