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Gli Ufficiali in ritiro, e quelli in riforma provveduti di pensione vitalizia, tranne che di provata assoluta inabilita' a qualunque servizio militare, possono in tempo di guerra essere chiamati in servizio come Ufficiali di riserva. Gli Ufficiali di riserva, tranne quelli che sono ascritti alla Milizia mobile in seguito a loro domanda saranno impiegati nei servizi interni sia di amministrazione, sia di difesa territoriale. Non potranno venir destinati ai Corpi mobilizzati per le operazioni attive di guerra, se non col loro assenso.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
