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I Distretti militari e i Reggimenti di Cavalleria, Artiglieria e Genio devono essere costantemente provveduti del necessario per vestire, equipaggiare ed armare non solamente gli uomini di prima categoria delle classi in congedo illimitato, ma eziandio la truppa di complemento che in guerra puo' essere rispettivamente destinata a rifornire la Fanteria, l'Artiglieria e il Genio.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
