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Il Ministro della Guerra e' autorizzato, in tempo di guerra, a disporre degli uomini, di cui all'articolo precedente, per compiere o rinforzare qualsiasi Corpo di truppa dell'Esercito permanente o della Milizia mobile.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1873-09-30;1591~art71 · fonte del testo

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