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L'Esercito permanente consta:
- a)Dello Stato Maggiore generale;
- b)Del Corpo di Stato Maggiore;
- c)Delle Armi d'Artiglieria e Genio;
- d)Delle Armi di linea (Fanteria e Cavalleria);
- e)Dell'Arma dei Carabinieri Reali;
- f)Del Corpo degli Invalidi e Veterani;
- g)Del Corpo sanitario militare;
- h)Del Corpo del Commissariato militare;
- i)Del Corpo contabile militare;
- l)Del Corpo veterinario militare.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
