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[1]I Sott'ufficiali, Caporali e Soldati dell'Esercito permanente e della Milizia mobile, che siano di professione medici, veterinari o farmacisti, possono essere destinati a prestar servizio in tempo di guerra rispettivamente come Ufficiali medici, Ufficiali veterinari e farmacisti di complemento.
[2]Similmente gli ascritti alla Milizia mobile che siano giudicati abili a qualche servizio militare d'amministrazione, contabilita', giustizia, poste, telegrafi, ferrovie, ecc., vi possono essere destinati per il tempo di guerra.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
