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[1]I Sott'ufficiali, Caporali e Soldati dell'Esercito permanente e della Milizia mobile, che siano di professione medici, veterinari o farmacisti, possono essere destinati a prestar servizio in tempo di guerra rispettivamente come Ufficiali medici, Ufficiali veterinari e farmacisti di complemento.

[2]Similmente gli ascritti alla Milizia mobile che siano giudicati abili a qualche servizio militare d'amministrazione, contabilita', giustizia, poste, telegrafi, ferrovie, ecc., vi possono essere destinati per il tempo di guerra.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1873-09-30;1591~art69 · fonte del testo

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