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In tempo di pace gli Ufficiali di complemento non hanno obbligo di servizio personale: quelli pero' provenienti dai Volontari di un anno e dai Sott'ufficiali congelati dall'Esercito permanente possono essere chiamati temporaneamente in servizio per loro istruzione, ed in tal caso ricevono l'indennita' di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 80.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1873-09-30;1591~art68 · fonte del testo

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