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Gli Stabilimenti penali militari sono di due specie, com'e' stabilito dal Codice penale per l'Esercito, cioe' la Reclusione militare e le Carceri militari; e sono luoghi di detenzione e di lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
