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Non potra' venir fatto alcun mutamento ai quadri organici stabiliti nella presente Legge, se non mediante Legge speciale, e dopo il 1° gennaio 1874 non potranno avere effetto modificazioni alle tabelle graduali e numeriche allora esistenti, se prima non siano sancite dalla Legge sul bilancio di prima previsione.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
