Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882. Leggi il testo vigente →
[1]Gli Stabilimenti d'Artiglieria e del Genio sono i seguenti:
[2]Arsenali ed Officine di costruzione, Fabbriche d'armi. Fonderie, Polfverifici, Laboratorii di precisione, Laboratorii pirotecnici.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
