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[1]Il personale di governo delle varie Scuole menzionate all'articolo precedente e' tratto dai Militari delle varie Armi dell'Esercito permanente corrispondenti alle Scuole stesse.
[2]Il personale insegnante e' in parte composto di militari appartenenti all'Esercito permanente, ed in parte di Professori e Maestri civili di cui all'articolo 44.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
