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[1]Le Scuole militari del Regno sono:
- a)La Scuola di guerra, istituita per coltivare negli Ufficiali quelle cognizioni scientifiche e militari che sono necessarie per servire nel Corpo di Stato Maggiore, o per reggere i Comandi superiori e gli alti impieghi militari;
- b)La Scuola d'applicazione di Artiglieria e Genio, per compiere l'istruzione tecnica dei Sottotenenti che escono dall'Accademia militare e si destinano alle Armi dell'Artiglieria e del Genio;
- c)L'Accademia militare, per provvedere di Ufficiali le Armi dell'Artiglieria e del Genio;
- d)La Scuola militare, per provvedere di Ufficiali le Armi di Fanteria e di Cavalleria;
- e)I Collegi militari, per preparare giovani per l'ammissione alla Scuola militare ed all'Accademia militare;
- f)La Scuola normale di Fanteria, centro di insegnamento per il tiro, ed altri rami d'istruzione di Fanteria;
- g)La Scuola normale di Cavalleria, per compiere la istruzione tecnica dei Sottotenenti che escono dalla Scuola militare e si destinano alla Cavalleria, e per fornire istruttori di equitazione;
- h)I Battaglioni d'istruzione, per fornire Sott'ufficiali all'Arma di Fanteria.
[2]Il numero di questi Battaglioni puo' variare da uno a tre, e quello delle Compagnie di ciascun Battaglione da quattro a sei;
- i)Gli Squadroni d'istruzione, per fornire Sott'ufficiali all'Arma di Cavalleria.
[3]Il numero di questi Squadroni puo' variare da uno a tre;
- l)Le Batterie e Compagnie d'istruzione, per fornire Sott'ufficiali all'Arma d'Artiglieria;
[4]Il numero complessivo di tali Batterie e Compagnie puo' variare da due a quattro.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
