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[1]Gli Impiegati dei personali vari dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, contemplati nel capo III di questa Legge, non sono soggetti alla disciplina ed alla Legge penale militare in tempo di pace. In tempo di guerra invece sono sottoposti alla giurisdizione militare nei termini stabiliti dal Codice penale per l'Esercito.
[2]A questi Impiegati sono applicabili, quanto alle posizioni di disponibilita' ed aspettativa e quanto alle pensioni, le Leggi relative agli Impiegati civili dello Stato.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
