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[1]Il personale della Giustizia militare e' ripartito in conformita' di quanto e' stabilito dal Codice penale per l'Esercito, e si compone di:
[2]Un Avvocato generale militare;
[3]Sostituti Avvocati generali militari;
[4]Avvocati fiscali militari;
[5]Sostituti Avvocati fiscali militari;
[6]Segretari;
[7]Sostituti Segretari;
[8]Sostituti Segretari aggiunti;
[9]Istruttori
[10]Sostituti Istruttori
[11]Ufficiali dell'Esercito permanente.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
