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[1]Ai servizi accessori dell'Esercito provvedono i seguenti personali:
- a)Personale della Giustizia militare;
- b)Ingegneri-geografi e Topografi dell'Istituto topografico militare;
- c)Professori e Maestri civili negli Istituti militari;
- d)Farmacisti militari;
- e)Ragionieri d'Artiglieria;
- f)Ragionieri-geometri del Genio;
- g)Capi tecnici d'Artiglieria e Genio;
- h)Scrivani locali;
- i)Assistenti locali del Genio.
[2]Questi vari personali costituiscono altrettante carriere distinte.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
