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[1]La Milizia mobile si compone di truppe, le quali in tempo di pace non prendono le armi, se non che temporaneamente per la loro istruzione, o eventualmente per ragione di ordine e di sicurezza pubblica. In tempo di guerra e' piu' particolarmente incaricata della difesa dell'interno dello Stato, e di presidiare le Fortezze: ma puo' anche essere destinata a sostegno o a far parte degli Eserciti attivi nella guerra campale.

[2]La chiamata sotto le armi della Milizia mobile deve essere fatta per Decreto Sovrano.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1873-09-30;1591~art3 · fonte del testo

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