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[1]La Milizia mobile si compone di truppe, le quali in tempo di pace non prendono le armi, se non che temporaneamente per la loro istruzione, o eventualmente per ragione di ordine e di sicurezza pubblica. In tempo di guerra e' piu' particolarmente incaricata della difesa dell'interno dello Stato, e di presidiare le Fortezze: ma puo' anche essere destinata a sostegno o a far parte degli Eserciti attivi nella guerra campale.
[2]La chiamata sotto le armi della Milizia mobile deve essere fatta per Decreto Sovrano.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
