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[1]Il Comitato dell'Arma dei Carabinieri Reali, oltre ad essere Corpo consultivo del Governo in quanto all'ordinamento ed al servizio in generale dell'Arma, esercita comando diretto per mezzo del suo Presidente, invigilando e provvedendo al retto andamento del servizio, della disciplina e dell'amministrazione dell'Arma, come e' determinato dal Regolamento dei Carabinieri Reali.
[2]Deve anche di sua iniziativa studiare e richiamare l'attenzione del Governo su tutto quanto puo' avvantaggiare il servizio dell'Arma.
[3]Il Comitato e' composto di un Presidente, di tre o quattro Membri (Ufficiali Generali) e di un Ufficio di Segreteria.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
