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[1]Il Comitato delle Armi di linea e' il Corpo consultivo del Ministro della Guerra nelle questioni riguardanti le Armi di linea. Non esercita comando diretto, ma deve, di sua iniziativa, studiare e chiamare l'attenzione del Ministro della Guerra su tutto quanto puo' vantaggiare il servizio delle Armi di linea.
[2]Esso e' composto di:
[3]Un Presidente (Generale d'Esercito o Tenente Generale);
[4]Quattro Membri (Tenenti Generali o Maggiori Generali);
[5]Un Ufficio di Segreteria.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
