Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882. Leggi il testo vigente →
[1]Il Comitato delle Armi d'Artiglieria e Genio e' il Corpo consultivo del Ministro della Guerra in tutto quanto concerne il servizio delle Armi d'Artiglieria e del Genio. Non esercita comando diretto, ma deve, di sua iniziativa, studiare e chiamare l'attenzione del Ministro della Guerra su tutto quanto puo' vantaggiare i servizi delle due Armi.
[2]Il Comitato d'Artiglieria e Genio si compone di:
[3]Un Presidente (Generale d'Esercito o Tenente Generale);
[4]Sette Membri (Tenenti Generali o Maggiori Generali);
[5]Un Ufficio di Segreteria.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1873 al 22 luglio 1882
