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[1]Il Consiglio provinciale di sanita':
[2]porta la sua attenzione su tutti i fatti riguardanti l'igiene e la salute pubblica nei vari comuni della provincia;
[3]propone al prefetto quei provvedimenti e quelle investigazioni che giudica opportuni;
[4]da' parere su tutte le questioni che gli saranno deferite dal prefetto.
[5]Il suo parere sara' richiesto:
- a)sui regolamenti locali d'igiene prima di essere trasmessi al ministro dell'interno;
- b)sui regolamenti speciali per la coltivazione del riso indicati nell'articolo 1 della legge 12 giugno 1866, n. 2967; su quelli per la macerazione delle piante tessili, e sopra altri regolamenti speciali a scopo igienico;
- c)sui consorzi comunali per il servizio medico-ostetrico e veterinario;
- d)sulle contestazioni tra sanitari e municipi, corpi morali e privati per ragioni di servizio sanitario ed igienico;
- e)sui provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario, contro gli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorita' sanitaria e gli esercenti illegalmente;
- f)sulle discipline da applicarsi alle industrie manifatturiere ed agricole e le cautele igieniche richieste a tutela dei lavoratori;
- g)sui provvedimenti igienici da imporsi agli stabilimenti pubblici, o di pubblico accesso, o di riunione;
- h)sulla relazione intorno lo stato sanitario della provincia, compilato dal medico provinciale, da spedirsi ogni anno al ministro dell'interno colle osservazioni del Consiglio ove occorreranno, e sui rapporti del veterinario provinciale;
- i)sui reclami contro le decisioni dei sindaci intorno alla salubrita' delle case ed a lavori nocivi all'igiene, di cui agli articoli 38 e 40;
- l)e sugli altri casi indicati da questa e da altre leggi.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008
