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[1]Le pene pecuniarie comminate nella presente legge sono commutabili nel carcere o negli arresti a termini e nei modi prescritti dal Codice penale.
[2]Le disposizioni dello stesso Codice relative alle diminuzioni di pena in concorso di circostanze attenuanti sono applicabili alle sanzioni penali stabilite da questa legge.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008
